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Stati non membri delle Nazioni Unite parti dello Statuto

L’articolo 93, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite prevede che gli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite possono diventare parti dello Statuto della Corte alle condizioni che saranno determinate in ciascun caso dall’Assemblea generale su raccomandazione del Consiglio di sicurezza.

Svizzera (dal 28 luglio 1948), Liechtenstein (dal 29 marzo 1950), San Marino (dal 18 febbraio 1954), Giappone (dal 2 aprile 1954) e Nauru (dal 29 gennaio 1988) rientravano in questa categoria prima di aderire alle Nazioni Unite. Sono state stabilite per la prima volta nella risoluzione 91(I) adottata dall’Assemblea generale l’11 dicembre 1946 a seguito di una richiesta del Consiglio federale svizzero (vedi Documenti di base su questo sito).

Altre due risoluzioni dell’Assemblea generale regolano, da un lato, le condizioni alle quali gli Stati che non sono membri delle Nazioni Unite ma sono parti dello Statuto possono partecipare all’elezione dei membri della Corte (risoluzione 264 (III) adottata dall’Assemblea generale l’8 ottobre 1948) e, dall’altro, la partecipazione di tali Stati alla procedura di modifica dello Statuto della Corte (risoluzione 2520 (XXIV) adottata dall’Assemblea generale il 4 dicembre 1969, vedi Documenti di base su questo sito).

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